Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per «parti di piante officinali» o «parti»: le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

          b) per «droga»: la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in fitocomplesso e in principio attivo peculiare;

          c) per «derivati»: le forme di presentazione con le quali è possibile proporre i fitocomplessi comunque ottenuti dalle piante officinali;

          d) per «prodotti erboristici», ogni preparazione a base di piante officinali destinate ad agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organismi stessi. A tale fine costituiscono prodotto erboristico:

              1) le piante, eventualmente anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato;

              2) le parti separate, selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

              3) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

              4) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute anche estemporaneamente o preconfezionate industrialmente;

              5) i derivati proposti singolarmente o in miscela in tutte le forme di preparazione estemporanea o di prodotti preincartati realizzati in erboristeria;

          e) per «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

 

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          f) per «prodotti erboristici preconfezionati»: le unità di vendita destinate ad essere presentate come tali al consumatore, costituite dai prodotti di cui alla lettera d) e dall'imballaggio in cui sono stati immessi dal produttore autorizzato prima di essere posti in vendita, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

          g) per «preparazione estemporanea di prodotti erboristici»: la miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse effettuata all'interno dell'erboristeria su richiesta del cliente;

          h) per «prodotti erboristici preincartati»: le miscele di piante officinali essiccate o parti di esse preparate all'interno dell'erboristeria ai fini della vendita immediata;

          i) per «farmaci vegetali tradizionali»: i prodotti disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

          l) per «cosmetici»: i prodotti disciplinati dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;

          m) per «prodotti omeopatici»: i prodotti disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

      2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate e devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.